22/03/2016
DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I SERVIZI
DI TRASPORTO INTERNAZIONALE
Nell’ottica di combattere il fenomeno del cabotaggio
abusivo, la Legge di Stabilità 2016, colmando un vuoto
legislativo, ha introdotto, a far data dallo scorso 1°
gennaio, un nuovo articolo 46 ter alla Legge n. 298/74,
con il quale viene istituito l’obbligo generalizzato, durante
l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, di
esibire agli organi di controllo la prova documentale
relativa al trasporto stesso. Il Ministero dei Trasporti e
dell’Interno hanno diramato una circolare esplicativa,
indirizzata ai propri organi ispettivi, al fine di uniformarne
l’azione.
Campo di applicazione. La disposizione si applica a
qualsiasi tipo di trasporto internazionale di merci, sia in
conto proprio che di terzi, sia in ambito UE che extra UE,
con origine o destinazione in Italia ovvero nel caso in cui
l’Italia sia solo paese di transito.
Restano ferme le disposizioni dell'articolo 46 bis della
Legge 298/74, per quanto riguarda la documentazione
necessaria per i trasporti in regime di cabotaggio
effettuati da vettori comunitari e le relative sanzioni in
caso di mancata esibizione dei relativi documenti e
pertanto in tal caso non scattano le sanzioni dell’art. 46
ter ma quelle del 46 bis.
Documentazione richiesta. Oggetto del controllo è
qualsiasi documento che obbligatoriamente o per regola
o per consuetudine internazionale sia accompagnatorio
delle merci. Il documento di trasporto, che deve trovarsi
a bordo del veicolo durante il trasporto internazionale,
può essere costituito da qualsiasi documento
amministrativo, fiscale o doganale, ovvero da documenti
specifici che accompagnano le merci sottoposte a
particolari regimi fiscali, sanitari o di sicurezza (es. CMR,
DDT, ADR, etc). Al suo interno devono essere presenti,
almeno, la tipologia e quantità della merce, il luogo di
carico e scarico, l’indicazione del vettore o sub-vettore
che effettua il trasporto.
Mancanza momentanea del documento di
trasporto. Si applica la sanzione pecuniaria
amministrativa, che va da 400 a 1.200 euro, al
conducente che non è in grado di documentare il
trasporto, oltre al fermo amministrativo del veicolo che è
restituito al conducente, al proprietario o al legittimo
detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo
che sia stata esibita la predetta documentazione ovvero,
in mancanza, al massimo trascorsi 60 giorni dalla data
dell’accertamento. Il presupposto per l’applicazione di tale
sanzione è determinato dal fatto che il documento di
trasporto esista ed è stato compilato, ma al momento del
controllo non si trovi a bordo del veicolo.
Mancata o incompleta compilazione del
documento di trasporto. E’ prevista l’applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria, da 2.000 a 6.000
euro, nel caso in cui il veicolo sia stato posto in
circolazione privo della prova documentale di cui sopra,
ovvero anche nel caso in cui la documentazione stessa
non sia stata conformemente compilata ma, tuttavia, da
altri elementi contenuti in altri documenti si riesca
comunque a dimostrare l’effettiva relazione di traffico
(non sono indicate le generalità del destinatario, del
mittente oppure il documento di trasporto non sia
sottoscritto). Qualora l'omessa o incompleta compilazione
determini, viceversa, l'impossibilità' di verificare la
regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto
del controllo (non è indicata la tipologia e quantità di
merce, il luogo di carico o scarico oppure il vettore/sub
vettore), si applicano le sanzioni per il trasporto abusivo
di cui all'articolo 46, commi primo e secondo della Legge
n. 298/1974 (sanzione da 2.065 a 12.394 euro e fermo
del veicolo per 3 mesi).
Disposizioni procedurali valide per tutti gli illeciti
dell’articolo 46 ter. Tutte le infrazioni sono contestate
al conducente; qualora ne ricorrano i presupposti
possono essere chiamati a rispondere, a titolo di concorso
negli illeciti, anche il vettore o altri soggetti tenuti alla
compilazione della documentazione. Si applicano, a
seconda dei casi, le procedure previste dall’art. 207 e 214
del c.d.s. in materia di pagamento delle sanzioni ovvero
del fermo amministrativo.
Concorso delle violazioni con altre norme che
disciplinano i documenti di trasporto. Quando la
mancanza del documento di trasporto o la sua incompleta
compilazione sono oggetto di sanzioni previste da altre
norme amministrative, fiscali o doganali, tali sanzioni si
applicano in concorso con quelle previste dal 46 ter, in
quanto aventi diversa oggettività giuridica e destinate a
tutelare interessi giuridici diversi, quali ad esempio per le
violazioni al trasporto di merci pericolose, di sostanze
alimentari, di animali vivi, etc.