Centro Anomalie Bancarie

Centro Anomalie Bancarie Siamo un primario Studio Tecnico Peritale (www.centroanomaliebancarie.it) specializzato nella rilevazione di Anatocismo e Usura bancaria

CENTRO ANOMALIE BANCARIE è il primo ed unico SISTEMA di Supporto Tecnico e Giuridico ai Professionisti delle Controversie in materia di Usura bancaria



Operiamo principalmente nel settore del BUSINESS TO BUSINESS e quindi:

NON abbiamo una rete commerciale che promuove i nostri servizi all’utente finale

NON abbiamo una rete di avvocati affiliati che presta servizio all’utente finale



SERVIZ

I

I nostri servizi sono rappresentati da:

Divisione Tecnica

Perizie Econometriche

ConsulenzaTecnica di Parte

Divisione Giuridica

Corso di Specializzazione per Avvocati

Servizio di Consulenza Giuridica prestato dai migliori Avvocati Specializzati in materia

Servizio di Aggiornamento sulle Sentenze più recenti grazie alla nostra BANCA DATI GRATUITA



I NOSTRI CLIENTI

SOCIETA’ DI SERVIZI,
le quali ci commissionano la redazione di Perizie econometriche e l’incarico di Consulenze Tecniche di Parte (CLICCA QUI per saperne di più), oltre a Formare la propria rete di Avvocati (nel senso di incentivarli allo studio, al perfezionamento e all’approfondimento della materia bancaria) con il nostro Corso di Specializzazione per Avvocati

AVVOCATI,
che intendono specializzarsi nel contenzioso bancario, i quali:

partecipano ai Seminari gratuiti che portiamo in tutta Italia

partecipano al Corso di Specializzazione per padroneggiare al meglio la materia

sfruttano il servizio di Consulenza Giuridica fornito dall’Avv. Francesco Roli, docente dei Seminari e del Corso di Specializzazione per Avvocati

usufruiscono del servizio di Aggiornamento sulle Sentenze più recenti grazie alla nostra BANCA DATI GRATUITA

ci commissionano la redazione Perizie e Consulenze Tecniche di Parte per avere un supporto tecnico professionale nella fase stragiudiziale o giudiziale delle controversie

Il SISTEMA CAB conduce l’AVVOCATO all’Eccellenza tramite una Formazione Giuridica Specializzata (Corso di Specializzazione) unita ai servizi di Consulenza Legale e Assistenza Tecnica Professionale (Perizie econometriche e Consulenza Tecnica di Parte). UN PO’ DELLA NOSTRA STORIA…

Centro Anomalie Bancarie nasce come Centro Tecnico Peritale per la redazione e l’elaborazione di Perizie econometriche su affidamenti bancari, mutui, finanziamenti, leasing, derivati e swap. Abbiamo a disposizione numerosi tecnici che ci permettono di gestire grossi quantitativi di pratiche in grande velocità. Ciascun Tecnico, prima di essere autorizzato ad operare, attraversa un periodo di formazione tecnica di 4-5 mesi. Molti di loro sono anche Consulenti Tecnici di parte e viaggiano in tutta Italia per assistere le operazioni peritali con il CTU. Perché la Formazione Giuridica? La imprescindibile necessità di integrare continuamente gli elaborati peritali con le più recenti Sentenze in materia, raccolte nella nostra Banca Dati gratuita, e di aggiornare i nostri tecnici sugli orientamenti giurisprudenziali riguardanti le modalità di calcolo da utilizzare nella redazione delle perizie, ci ha spinto a creare a un SISTEMA di Supporto Tecnico e Giuridico ai Professionisti delle Controversie in materia di Usura bancaria, fatto di formazione giuridica specializzata e di assistenza tecnica professionale.

⚖️ Cassazione Civile, 6 maggio 2026, n. 13029, Pres. Di Marzio, Rel. Romano (ordinanza)🏦 Contratti bancari – usura – sup...
22/06/2026

⚖️ Cassazione Civile, 6 maggio 2026, n. 13029, Pres. Di Marzio, Rel. Romano (ordinanza)

🏦 Contratti bancari – usura – superamento tasso soglia – TAN vs TAE – anatocismo – inclusione TEG

📌 “(…) questo Collegio ritiene di dovere dare continuità all’indirizzo secondo il quale in tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 – deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso.

(…)

Merita di essere confermato, altresì, l’orientamento secondo il quale, in tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, la metodologia di calcolo del TEG basata, nell’apertura di credito in conto corrente, sul raffronto tra interessi maturati nel periodo e capitale depurato dagli interessi capitalizzati non è idonea a rappresentare l’andamento di un rapporto in cui la capitalizzazione è legittimamente operata a norma dell’art. 120, comma 2, t.u.b. – nel testo anteriore alla modifica apportata dall’art. 1, comma 629, della l. n. 147 del 2013 – e della delib. CICR del 9 febbraio 2000 (…)”

🔍 Principio affermato: ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario, devono essere considerati tutti i costi del credito, inclusi gli effetti della capitalizzazione degli interessi passivi (anatocismo) quando legittimamente pattuita. La Cassazione ribadisce che il TEG deve riflettere il costo effettivo dell’operazione e che metodologie di calcolo basate sul solo TAN o su un capitale depurato dagli interessi capitalizzati non rappresentano correttamente l’onerosità reale del rapporto bancario.



Cassazione Civile, 6 maggio 2026, n. 13029, Pres. Di Marzio, Rel. Romano (ordinanza) Contratti bancari – usura – superamento tasso soglia - TAN vs TAE - anatocismo – inclusione TEG "(...) questo Collegio ritiene di dovere dare continuità all'indirizzo secondo il quale in tema di usura, nei ra...

⚖️ Cassazione Civile, 1° giugno 2026, n. 17359, Pres. Scoditti, Rel. Dal Moro (ordinanza interlocutoria)🏦 Contratti banc...
16/06/2026

⚖️ Cassazione Civile, 1° giugno 2026, n. 17359, Pres. Scoditti, Rel. Dal Moro (ordinanza interlocutoria)

🏦 Contratti bancari – fideiussione omnibus – schema ABI – intesa anticoncorrenziale – nullità – art. 1957 c.c. – rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.

🔍 Principio affermato: “In presenza di un ricorso che investa questioni relative alla nullità, totale o parziale, delle fideiussioni omnibus riproduttive delle clausole ABI censurate in sede antitrust, e quando tali questioni siano già state rimesse alle Sezioni Unite con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Corte di cassazione può disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione nomofilattica, ove ravvisi una piena sovrapponibilità dei temi controversi e il concreto rischio di un esito non coerente con i principi di diritto di prossima enunciazione.”



Cassazione Civile, 1° giugno 2026, n. 17359, Pres. Scoditti, Rel. Dal Moro (ordinanza interlocutoria) Contratti bancari - fideiussione omnibus - schema ABI - intesa anticoncorrenziale - nullità - art. 1957 c.c. - rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. In presenza di un ricorso che investa que...

⚖️ Cassazione Civile, 24 maggio 2026, n. 15953, Pres. Scarano, Rel. Simone (ordinanza)🏦 Contratti bancari – fideiussione...
15/06/2026

⚖️ Cassazione Civile, 24 maggio 2026, n. 15953, Pres. Scarano, Rel. Simone (ordinanza)

🏦 Contratti bancari – fideiussione specifica – schema ABI – nullità parziale – art. 1957 c.c. – leasing – intesa anticoncorrenziale

🔍 Principio affermato “In tema di fideiussione “a valle” di intesa anticoncorrenziale, la nullità parziale delle clausole riproduttive dello schema ABI censurato dall’Autorità garante può rilevare anche quando la garanzia non abbia natura omnibus, ma acceda a uno specifico contratto, purché sussista il nesso funzionale con l’intesa vietata. Tuttavia, il giudice non può dichiarare d’ufficio la nullità totale del contratto: la nullità integrale presuppone espressa domanda di parte e prova che, in assenza delle clausole colpite da nullità, il contratto non sarebbe stato concluso; in difetto di tali allegazioni, il ricorso è inammissibile.”



Cassazione Civile, 24 maggio 2026, n. 15953, Pres. Scarano, Rel. Simone (ordinanza) Contratti bancari - fideiussione specifica - schema ABI - nullità parziale - art. 1957 c.c. – leasing - intesa anticoncorrenziale In tema di fideiussione “a valle” di intesa anticoncorrenziale, la nullità par...

⚖️ Tribunale di Palermo, 20 aprile 2026, n. 2611, Est. Torrasi📊 Derivati finanziari – IRS – violazione obblighi informat...
12/06/2026

⚖️ Tribunale di Palermo, 20 aprile 2026, n. 2611, Est. Torrasi

📊 Derivati finanziari – IRS – violazione obblighi informativi – strumento inadeguato – risoluzione contratto – recupero differenziali negativi

📌 “In conclusione: va acclarata la responsabilità dell’intermediario per violazione della disciplina sulla prestazione dei servizi di investimento, segnatamente per avere suggerito al cliente la negoziazione di uno strumento inadeguato rispetto alla profilatura e agli obiettivi dell’investitore. Non depone in senso contrario l’adempimento dell’intermediario ai generici obblighi di informativa precontrattuale assolto mediante consegna di documenti prospettivi e generale materiale conoscitivo, profilo assorbito dalla forte asimmetria conoscitiva delle parti rispetto alle caratteristiche tecnico-finanziarie dello strumento di copertura rispetto al sottostante, non compensata dalla trasmissione di un’adeguata ed effettiva informazione al cliente delle note intrinseche del prodotto finanziario e della componente specifica di rischio, segno di grave inadempimento contrattuale, costituente fattore di disorientamento dell’investitore.”

🔍 Principio affermato: l'intermediario finanziario risponde per aver consigliato un IRS non coerente con il profilo e gli obiettivi dell'investitore. La mera consegna della documentazione informativa standard non è sufficiente quando permane una significativa asimmetria informativa sulle caratteristiche e sui rischi dello strumento derivato.



Tribunale di Palermo, 20 aprile 2026, n. 2611, Est. Torrasi Derivati finanziari – IRS – violazione obblighi informativi – strumento inadeguato - risoluzione contratto – recupero differenziali negativi "In conclusione: va acclarata la responsabilità dell’intermediario per violazione della ...

📅 Corte d’Appello di Milano, 28 aprile 2026, n. 1302  👨‍⚖️ Pres. Galioto, Rel. Baccolini📉 Derivati finanziari – IRS – on...
12/06/2026

📅 Corte d’Appello di Milano, 28 aprile 2026, n. 1302 👨‍⚖️ Pres. Galioto, Rel. Baccolini

📉 Derivati finanziari – IRS – onere della prova dell’intermediario – contratto quadro – mancata consegna – nullità ex art. 23 TUF

📄 “Il Tribunale di Como ha accertato che la banca non aveva provato, come doveva, di avere consegnato copia del contratto quadro all’atto della sottoscrizione o, comunque, prima della negoziazione del derivato.

La Corte condivide tali conclusioni.

A integrazione della motivazione della sentenza impugnata, osserva quanto segue. Banca Nazionale del Lavoro spa non ha prodotto in giudizio copia del contratto quadro con l’attestazione della ricezione del documento da parte della cliente.

Nel corso del giudizio di primo grado, con le conclusioni precisate in data 11/1/2024, ha rinunciato alla richiesta di prova orale formulata con la memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc.

Dall’esame della documentazione, ritualmente acquisita nel contraddittorio delle parti, non emergono indizi gravi e concordanti che consentano di pervenire, in via presuntiva, a conclusioni diverse da quelle riportate nella sentenza impugnata.

Il contenuto della missiva del 25/3/20205, inviata dalla banca in risposta al reclamo/diffida ex art. 119 TUB, d.lgs. n. 196/2003 e Reg. UE 2016/679 proposto dall’azienda agricola in data 24/2/20206, si pone in contrasto con la precedente comunicazione (e-mail del 6/11/2019)7, che lo stesso istituto di credito aveva inoltrato alla cliente (allegando la documentazione contrattuale) in riscontro alla richiesta del 5/11/2019.

L’ulteriore documentazione prodotta dalla banca8, a giudizio della Corte, non risulta rilevante poiché attiene all’ordine di investimento e non il contratto quadro.

Il contratto quadro, interessato alla nullità ex art. 23 comma 1 TUF, è volto a disciplinare il rapporto diretto alla prestazione del servizio di negoziazione di una pluralità di strumenti finanziari e, per giurisprudenza consolidata9, si configura come accordo autonomo rispetto ai singoli servizi di investimento/disinvestimento.”






Corte d’Appello di Milano, 28 aprile 2026, n. 1302, Pres. Galioto, Rel. Baccolini Derivati finanziari – IRS – onere prova intermediario – contratto quadro – mancata consegna – nullità ex art. 23 TUF "Il Tribunale di Como ha accertato che la banca non aveva provato, come doveva, di avere...

📅 Tribunale di Lagonegro, 3 giugno 2026  👨‍⚖️ Est. Sabato📮 Contratti bancari e postali – Poste Italiane – richiesta docu...
11/06/2026

📅 Tribunale di Lagonegro, 3 giugno 2026 👨‍⚖️ Est. Sabato

📮 Contratti bancari e postali – Poste Italiane – richiesta documentazione ex art. 119 TUB – prescrizione decennale – diritto soggettivo autonomo

📄 “Quanto all’art. 119 T.U.B., deve osservarsi che la norma, letta in combinato disposto con l’art. 117 T.U.B. e con i principi di correttezza e buona fede contrattuale, fonda il diritto autonomo del cliente ad ottenere copia della documentazione contrattuale; mentre eventuali profili relativi ai costi non escludono l’esistenza del diritto, ma attengono alle modalità di esercizio dello stesso dalla opponente apparentemente subordinati dall’opponente all’utilizzo della modulistica di Poste.

📄 19, Tuttavia tale subordinazione non ha base normativa, essendo invece idonea e sufficiente la diffida inviata a mezzo raccomandata ex art. 119 TUB, non riscontrata dall’opponente, come incontestato tra le parti.

📄 Peraltro la parte opponente si è resa fin dall’inizio disponibile al pagamento di quanto dovuto per le spese di cui all’art. 119 TUB, non avendo per converso parte opponente dimostrato di aver mai chiesto tale pagamento, neanche quantificandolo in corso di causa, meramente richiamandosi ai costi previsti in sede di modulistica.”






Tribunale di Lagonegro, 3 giugno 2026, Est. Sabato Contratti bancari e postali – Poste Italiane – richiesta documentazione ex art. 119 TUB – prescrizione decennale – diritto soggettivo autonomo "Quanto all'art. 119 T.U.B., deve osservarsi che la norma, letta in combinato disposto con l'art. ...

📅 Corte d’Appello di Milano, 25 maggio 2026, n. 1639 👨‍⚖️ Pres. Corte, Rel. Del Corvo🏦 Contratti bancari – acquisto cred...
11/06/2026

📅 Corte d’Appello di Milano, 25 maggio 2026, n. 1639 👨‍⚖️ Pres. Corte, Rel. Del Corvo

🏦 Contratti bancari – acquisto crediti in sofferenza – carenza legittimazione attiva – mancata iscrizione albo ex art. 114.5 TUB – eccezione tardiva

📄 “Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo ad (…) per illegittimo esercizio di attività di acquisto di crediti in sofferenza da banche e intermediari finanziari in assenza di iscrizione presso l’albo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 114.5 TUB, proposta da (…) per la prima volta con l’atto di appello.

Si tratta di eccezione inammissibile in quanto tardiva ex art. 345 c.p.c., poiché i presupposti di fatto su cui la stessa si fonda – la mancata iscrizione all’albo – dovevano essere portati all’attenzione del giudice con l’atto introduttivo dell’opposizione ex art. 615 c.p.c..

Come noto, la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice (Cass. 2951/2016). Tuttavia, ad essere rilevabile d’ufficio è l’eventuale mancanza di legittimazione attiva del soggetto che agisce esecutivamente, non anche i presupposti di fatto sulla cui base essa dovrebbe essere dichiarata e dunque, nel caso di specie, l’iscrizione o meno all’albo previsto dall’art. 114.5 TUB.”






Corte d’Appello di Milano, 25 maggio 2026, n. 1639, Pres. Corte, Rel. Del Corvo Contratti bancari – acquisto crediti in sofferenza – carenza legittimazione attiva – mancata iscrizione albo ex art. 114.5 TUB – eccezione tardiva "Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezio...

📅 Tribunale di Livorno, 4 giugno 2026  👨‍⚖️ Est. Capurso🏦 Mutui e finanziamenti – tasso variabile – costo occulto – anat...
10/06/2026

📅 Tribunale di Livorno, 4 giugno 2026 👨‍⚖️ Est. Capurso

🏦 Mutui e finanziamenti – tasso variabile – costo occulto – anatocismo – violazione art. 1283 c.c. – ricalcolo ex art. 117 TUB

📄 “…Quanto, poi, alla verifica della illegittima applicazione di interessi anatocistici, il consulente tecnico ha accertato che, nel contratto oggetto di causa, sono stati capitalizzati gli interessi in forma composta senza che fosse stato pattuito il relativo regime di capitalizzazione, e, pertanto, ha ricalcolato il saldo del rapporto, applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 Tub e senza capitalizzazione composta, ottenendo un debito residuo di € 124.149,67=, anziché di € 130.012,16=, oltre interessi e spese legali, e che, nel medesimo contratto oggetto di causa, è stato applicato il costo occulto anatocistico in violazione dell’art.1283 c.c. e, pertanto, ha ricalcolato il saldo del rapporto, applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 Tub e senza capitalizzazione composta, ottenendo un debito residuo di € 124.149,67=, anziché di € 130.012,16=, oltre interessi e spese legali…”.






Tribunale di Livorno, 4 giugno 2026, Est. Capurso Mutui e finanziamenti – tasso variabile – costo occulto – anatocismo – violazione art. 1283 c.c. – ricalcolo ex art. 117 TUB “...Quanto, poi, alla verifica della illegittima applicazione di interessi anatocistici, il consulente tecnico ha...

📅 Tribunale di Verona, 28 maggio 2026, n. 1152  👨‍⚖️ Est. Pagliuca🛡️ Contratti bancari – fideiussione omnibus – richiest...
05/06/2026

📅 Tribunale di Verona, 28 maggio 2026, n. 1152 👨‍⚖️ Est. Pagliuca

🛡️ Contratti bancari – fideiussione omnibus – richiesta credito cessionaria – decadenza ex art. 1957 c.c. – prescrizione credito – revoca decreto ingiuntivo

📄 “L’eccezione di prescrizione è fondata ed il suo accoglimento è sufficiente per accogliere l’opposizione, con conseguente assorbimento dell’eccezione di nullità della fideiussione, anche in applicazione dei canoni della decisione secondo la ragione c.d. più liquida.

📄 Risulta documentato e non è contestato che il pagamento sia stato chiesto direttamente al fideiussore (…) solamente in data 23.6.06 e successivamente in data 15.7.16, quindi a distanza di oltre dieci anni.

(…)

📄 Contrariamente a quanto sostenuto dall’opposta non possono essere poi qualificati quali atti idonei ad interrompere la prescrizione la precisazione del credito intervenuta in data 12.2.07 (doc. 5 del fascicolo monitorio) ed il voto espresso in data 28.5.07 (doc. 5 del fascicolo monitorio) da parte della banca nella procedura di concordato preventivo.

📄 In tali dichiarazioni, infatti, la banca non aveva formulato istanza o richiesta di pagamento, come richiesto ai fini dell’interruzione della prescrizione in forza del combinato disposto degli art. 2943, c. 4 e 1219, c. 1 cc.”






Tribunale di Verona, 28 maggio 2026, n. 1152, Est. Pagliuca Contratti bancari – fideiussione omnibus – richiesta credito cessionaria – decadenza ex art. 1957 c.c. – prescrizione credito – revoca decreto ingiuntivo "L'eccezione di prescrizione è fondata ed il suo accoglimento è sufficient...

📅 Tribunale di Benevento, 18 maggio 2026, n. 764  👨‍⚖️ Est. Genovese🏦 Mutui e finanziamenti – operazioni baciate – acqui...
05/06/2026

📅 Tribunale di Benevento, 18 maggio 2026, n. 764 👨‍⚖️ Est. Genovese

🏦 Mutui e finanziamenti – operazioni baciate – acquisto azioni e obbligazioni – vicinanza temporale – assenza di garanzie reali – nullità ex art. 2358 c.c.

📄 “La concessione di un chirografario di importo rilevante senza garanzie reali, a fronte del riottenimento di metà della somma in titoli della banca stessa, rende verosimile l’ipotesi che l’operazione fosse priva di una reale giustificazione economica per il cliente (che di fatto otteneva solo la metà del finanziamento formalmente accordato), servendo solo ad aumentare il patrimonio della banca in modo fittizio.

📄 La giurisprudenza prevalente considera tali operazioni colpite da nullità parziale o totale, ravvisandosi nullità del mutuo per la parte destinata all’acquisto azioni, nonché la nullità dell’acquisto dei titoli, con le conseguenze previste per la ricordata ipotesi.”






Tribunale di Benevento, 18 maggio 2026, n. 764, Est. Genovese Mutui e finanziamenti – operazioni baciate – acquisto azioni e obbligazioni – vicinanza temporale – assenza di garanzie reali – nullità ex art. 2358 c.c. "La concessione di un chirografario di importo rilevante senza garanzie r...

Indirizzo

Piazza Velasca 8
Milan
20125

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